Per fare una regolare disdetta ma soprattutto a Norma di legge ci basiamo sul Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, 11. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880.

L’art.10 di questa Legge cita:

“Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell‘apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento..


La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritomo.
Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dellinvolucro su accennato ed accessori.
Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare ilcognome, nome, patemità e domicilio del cessionario od acquirente. ln questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.


L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il l° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l‘avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell‘anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora l'utente intenda riaprire Vapparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al compe-tente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della sonuna di L. 520 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ul`fi-cio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale”

ABBONAMENTI SPECIALI

Per ciò che riguarda gli abbonamenti speciali ossia gli abbonamenti di luoghi pubblici (hotel, bar, negozi) la legge dice: "le disposizioni di legge I ’ar/t. 1 e 27 del RDL 21/2/1938 n. 246 sanciscono l'olJbligo di corrispondere il canone tv sulla base della semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di canali esterni.

Il canone "speciale" di abbonamento alle radiodyffusioni è stato di fatto introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo luogote-nenziale 21 dicembre 1944, n. 458, sostituendo il secondo comma dell 'articolo 10 del regio decreto legge 23 ottobre I 925, n. 1917 con questa disposizione:
«Qualora le radioaudizioni siano ejfettziate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque 
al di jůiori dell 'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria». Tale norma introduce in modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per I 'applicazione del canone speciale e del canone ordinario. Non esiste obbligo per i monitor "puri” o per apparecchi Non idonei alla ricezione dei canali esterni che non sono in grado di decodyìcare il segnale trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori che si limitano a leggere il segnale del nastro.

 

CONTRATTI TELEFONIA E PAYTV 

ll decreto Bersani ha apportato una sáiedi modifiche e novità molto importanti nel mondo dei rapporti con le compagnie telefoniche e gli operatori di pay TV, garantendo la possibilità di effettuare la disdetta dei contratti senza dover pagere nulla
il recesso anticipato senza penali non si fa in base al ‘decreto Bersani’, ma in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha convertito il decreto Bersani bis (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7).
La Legge 2 aprile 2007, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91, ha come oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n, 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese". L’articolo che riguarda la disdetta e la possibilità di recesso è l’Art, l, comma 3:
l contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giomi. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta` degli operatori di adeguare alle disposizioni
del presente comma i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Cosa dice la legge Bersani
ll primo punto è che nel decreto si parla di contratti per adesione. Significa che riguarda solamente i contratti di fomitura di servizi. Non riguarda assolutamente l’acquisto di beni, che comunque è tutelato con altra normativa. Ad esempio per l’acquisto a distanza (via
intemet o telefono) ci sono 10 giomi di tempo per ripensarci e rinunciare all’acquisto, ma questo non dipende dal decreto Bersani.
E’ importante notare che l’ambito di applicazione è ben circoscritto e questo articolo riguarda solo contratti stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica.

Questo vuol dire che i contratti seguenti sono coperti dal Decreto Bersani:

  • ADSL
  • Telefonia fissa
  • Telefonia mobile
  • Pay TV
  • Sky
  • Mediaset Premium
  • Alice
  • Fastweb
  • Wind
  • Teletu
  • Tele2
  • Libero
  • H3G / Tre / Vodafone

Recesso anticipato e disdetta tramite il Decreto Bersani
Salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendente-
mente dalla tecnologia utilizzata: i contratti di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la facoltà del contraente di recedere
dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura
del servizio per l2 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Una confusa termi-
nologia normativa nel testo del provvedimento, sembra far valere il recesso previsto dal decreto Bersani solo peri consumatori e non
anche per le aziende.

Decreto Bersani, penali e procedura di conciliazione
Dando disdetta o facendo un recesso anticipato, il cliente non deve versare al fornitore di servizi (telefonia, ADSL, Pay TV, quindi com-
prese anche Sky e Mediaset Premium) alcuna penale, ma solo i cosiddetti “costi di gestione dell’operatore” che, nello specifico, sono
spese reali che il gestore sopporta per operazioni quali la disattivazione del servizio o il trasferimento dell’utenza.
ll cliente dei servizi di telecomunicazioni, al fine di evitare tempi lunghi ricorrendo al Giudice di Pace o al Tribunale, può optare per lo
strumento della conciliazione che in maniera rapida ed a basso costo permette di poter andare a trovare una soluzione "amichevole" per
dirimere le controversie. Solo dopo, in caso di esito insoddisfacente per la conciliazione, si può valutare, anche considerando i relativi
costi, la possibilità di far leva sulla giustizia ordinaria.

{{ask_info_popup template=default}}