In questo periodo, con estrema difficoltà e una buona dose di ostracismo, abbiamo cercato di ottenere delle risposte attendibili dall’Agenzia delle Entrate in merito ai requisiti necessari per richiedere i rimborsi, da parte di chi si è visto recapitare il canone in bolletta nonostante avesse fatto la dichiarazione di esenzione (annuale o semestrale), oppure avesse la residenza in un luogo diverso (es.: bollete di seconde case, case di deceduti o residenti in case di riposo).


Non staremo qui a esaminare caso per caso, quello lo faremo nelle sedi e nei recapiti, ma vi assicuriamo che ottenere delle risposte certe è una vera impresa, l’impressione avuta conferma l’ipotesi, da noi più volte sostenuta, che la mano destra non sapeva cosa avrebbe fatto la sinistra.
La legge dice chiaramente che per inserire il canone in bolletta elettrica sono necessari due requisiti: un’utenza elettrica e la residenza. L’Agenzia delle Entrate ha inteso applicare la norma affibbiando a TUTTI i contratti di tipo residenziale domestico il canone, affermando che dove vi sia un contratto elettrico residenziale (che prevede tra l’altro delle agevolazioni tariffarie) va applicato il canone, salvo affermazione contraria del titolare della bolletta, di un congiunto, di un erede attraverso la dichiarazione sostitutiva che doveva essere redatta ed inviata (aprile-maggio) Peccato che questo è stato formalmente comunicato ai cittadini dal Governo solo con il decreto attuativo di giugno (pubblicato il 4.6.2016 in Gazzetta Ufficiale) , ossia quando era ampiamente scaduto il termine ultimo del 15.5.2016 per l’invio delle Dichiarazioni Sostitutive. SIAMO AL PARADOSSO ESTREMO
Pertanto “ci pare” di capire (nulla è sicuro quando si ha a che fare con l’amministrazione pubblica) che sarà possibile chiedere il rimborso solo per coloro i quali hanno fatto la dichiarazione in tempo e gli è arrivato erroneamente il canone in bolletta oppure hanno il canone in bollette non residenziali o sono casi particolari, per tutti gli altri sarà necessario fare la dichiarazione per il 2017 e per gli anni a venire, salvo provvedere alla chiusura della fornitura o al cambio di intestazione e sostituzione del contratto residenziale con uno non residenziale (privo delle agevolazioni tariffarie).